1Nuovo testo giusta l’art. 2 lett. r dell’O del 10 gen. 1996 che rettifica alcune abbreviazioni di titoli di atti normativi (RU 1996 208).
Art. 15Indennità per danni arrecati dalla selvaggina 34
1 Indennità globali sono accordate per coprire i costi:
a.
del risarcimento di danni arrecati dalla selvaggina in una bandita o all’interno di un perimetro designato secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d nel quale sono indennizzati i danni della selvaggina;
b.
della prevenzione di tali danni.
2 L’ammontare delle indennità è stabilito in base alla grandezza della superficie delle bandite.
3 L’ammontare delle indennità è negoziato tra l’UFAM e il Cantone interessato.
4 Non è versata alcuna indennità o ne viene chiesta la restituzione se non sono stati presi i provvedimenti di cui all’articolo 8 o 9, sebbene siano necessari e opportuni.35
34 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 13 dic. 2024 sulla caccia, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 12).
35 Nuovo testo giusta la cifra IV dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 15 lug. 2015 (RU 20152209).