Ordinanza
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Art. 14f Custodia di depositi del pubblico e di beni crittografici 39
(art. 1b cpv. 3 lett. b LBCR) 1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR devono:
2 I depositi del pubblico possono essere custoditi:
3 Tali depositi devono essere custoditi nella valuta in cui i clienti possono esercitare il loro diritto alla restituzione. 4 I beni crittografici devono essere custoditi come segue:
5 In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni all’obbligo secondo il capoverso 4 lettera a.43 39 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 40 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 41 RS 952.06 42 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 43 Introdotto dal n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |
