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Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
del 30 aprile 2014 (Stato 1° agosto 2021) (Stato 1° agosto 2021)
Art. 49Obbligo e contenuto
(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
1 Mediante appello pubblico le banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR invitano gli aventi diritto a comunicare entro il termine di un anno (termine di comunicazione) le pretese su averi che non sono rivendicati da 50 anni.
2 La pubblicazione non è necessaria per averi non superiori a 500 franchi.
3 La pubblicazione contiene le seguenti indicazioni, sempre che siano disponibili e non vi si opponga un interesse manifesto dell’avente diritto:
a.
l’indirizzo al quale deve essere inoltrata la comunicazione;
b.
il nome, la data di nascita e la nazionalità oppure la ditta dell’avente diritto e l’ultimo domicilio o sede conosciuti in Svizzera;
c.
i numeri di conto o di libretto, nella misura in cui le indicazioni disponibili non appaiano sufficienti per identificare l’avente diritto.
4 La pubblicazione deve menzionare espressamente che:
a.
alle condizioni di cui all’articolo 53 capoverso 3, la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR può fatturare alla persona che fa valere una pretesa i costi risultanti dalla verifica della comunicazione;
b.
le pretese si estinguono con la liquidazione degli averi.