Ordinanza
|
Art. 10 Direzione effettiva
(art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR) La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che la banca faccia parte di un gruppo operante nel settore finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza. |