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Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
del 30 aprile 2014 (Stato 23 gennaio 2023)
Art. 46Contratto di trasferimento
(art. 37l cpv. 2 LBCR)
1 Costituiscono elementi del contratto scritto mediante il quale gli averi non rivendicati sono trasferiti da una banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR a un’altra banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR (contratto di trasferimento):
a.
il nome dell’avente diritto o altre indicazioni che consentono di identificarlo; e
b.
l’elenco degli averi che sono attribuiti all’avente diritto e che vengono trasferiti.
2 La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR trasferente mette a disposizione della banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR assuntrice i seguenti documenti:
a.
giustificativi relativi all’ultimo contatto avuto con l’avente diritto;
b.
documentazione relativa al rapporto contrattuale con l’avente diritto.
3 I costi che risultano dal trasferimento di averi non rivendicati non possono essere coperti con tali averi.