Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 13 Obbligo di notifica dei titolari di partecipazioni qualificate
(art. 3 cpv. 5 e 6 LBCR) 1 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la banca inoltra alla FINMA un elenco dei titolari di partecipazioni qualificate al proprio capitale. 2 L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. 3 Le indicazioni e i documsenti secondo l’articolo 8 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza. |