Art. 14d Organi
(art. 1b e 3 cpv. 2 lett. a LBCR) 1 Se lo scopo sociale o l’importanza degli affari di una persona di cui all’articolo 1b LBCR esige l’istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest’ultimo deve constare di almeno tre membri. 2 Almeno un terzo dei membri dell’organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo deve essere indipendente dalla direzione. 3 Le persone fisiche e giuridiche che partecipano a una persona di cui all’articolo 1b LBCR con almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale oppure che possono influenzarne notevolmente in altro modo l’attività (titolari di partecipazioni qualificate), devono godere di buona reputazione e fornire la garanzia che tale influsso non venga esercitato a danno di un’attività prudente e solida. 4 In casi speciali, la FINMA può autorizzare eccezioni alle disposizioni dei capoversi 1 e 2 subordinandole a determinate condizioni. |