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Art. 14e Compliance e gestione dei rischi
(art. 1b cpv. 3 lett. b e 3 cpv. 2 lett. a, 3f e 3g LBCR) 1 La persona di cui all’articolo 1b LBCR garantisce che le prescrizioni giuridiche e aziendali vengano rispettate («compliance») e provvede a un’efficace individuazione, valutazione, gestione e sorveglianza dei rischi collegati alla sua attività (gestione dei rischi) nonché a un efficace sistema di controllo interno. 2 Stabilisce in documentazioni e direttive interne come soddisfare i requisiti di cui al capoverso 1. 3 Gli organi competenti in materia di sorveglianza della compliance e di gestione dei rischi devono essere internamente indipendenti dall’attività orientata al conseguimento di un profitto. 4 La persona di cui all’articolo 1b LBCR può delegare la sorveglianza della compliance e la gestione dei rischi a terzi, se questi dispongono delle capacità, delle conoscenze e dell’esperienza indispensabili a tale scopo nonché delle autorizzazioni necessarie. Istruisce e sorveglia accuratamente i terzi di cui si avvale. 5 In singoli casi la FINMA può allentare i requisiti di cui al capoverso 3 nei confronti delle persone di cui all’articolo 1b LBCR, se queste:
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