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Art. 16 Capitale minimo in caso di trasformazione di un’impresa in una banca
(art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR)48 1 In caso di trasformazione di un’impresa in una banca, il capitale interamente liberato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell’articolo 21 OFoP49 raggiungono questo importo, tenuto conto delle correzioni di cui agli articoli 31–40 OFoP. La FINMA decide al riguardo di caso in caso. 2 Ai conferimenti in natura si applica per analogia l’articolo 15 capoverso 2. 48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229). |