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Art. 20 Notifica di avvio dell’attività all’estero
(art. 3 cpv. 7 LBCR) 1 La notifica che la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, e segnatamente:
2La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR deve pure notificare la cessazione o qualsivoglia modifica significativa della sua attività all’estero nonché il cambiamento di società di audit o di autorità di vigilanza. |