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Art. 24a Persone di cui all’articolo 1b LBCR 54
(art. 1b LBCR) 1 Se più persone di cui all’articolo 1b LBCR formano un gruppo ai sensi dell’articolo 22, il valore soglia di 100 milioni di franchi previsto per depositi del pubblico secondo l’articolo 1b LBCR deve essere calcolato per l’intero gruppo. 2 Se sono palesemente indipendenti dalle altre società del gruppo, la FINMA può considerare esterne al gruppo singole persone di cui all’articolo 1b LBCR. 3 L’indipendenza può segnatamente essere data in presenza di modelli o scopi aziendali nettamente diversi. 54 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229). |