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Art. 32 Pubblicazione
(art. 6a, 6bcpv. 1 e 3 LBCR) 1 Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in forma stampata. 2 Il rapporto di gestione e le chiusure intermedie devono essere inoltrati alla FINMA. La FINMA disciplina nelle disposizioni di esecuzione il numero di esemplari, le modalità e il termine di inoltro del rapporto di gestione e delle chiusure intermedie. 3 La FINMA può prorogare i termini su richiesta della banca. 4 I banchieri privati sono esonerati dall’obbligo di pubblicazione se la loro pubblicità si riferisce unicamente all’attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari e non comprende l’accettazione di depositi. |