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Art. 33 Conto di gruppo
(art. 6 cpv. 1 lett. c, 6bcpv. 1 LBCR) 1 Il conto di gruppo è allestito secondo il principio della rappresentazione corretta e veritiera (art. 25 cpv. 1 lett. b) e si compone del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio, del conto dei flussi di tesoreria e dell’allegato. 2 Al conto di gruppo si applicano i fondamenti e i principi dell’articolo 26. Deve inoltre essere allestito secondo il metodo del consolidamento integrale. 3 Gli attivi e i passivi sono valutati e registrati nel conto di gruppo ai sensi dell’articolo 27. |
