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Art. 35 Eccezioni all’obbligo di allestimento di un conto di gruppo
(art. 6b cpv. 1–3 LBCR) 1 Non devono essere consolidate:
2 Le partecipazioni di cui al capoverso 1 lettera b devono essere riportate nell’allegato al conto di gruppo. Il loro mancato consolidamento deve essere motivato. 3 Un sottogruppo incluso nel conto consolidato di una società capogruppo non deve allestire un proprio conto di gruppo se il conto consolidato della società capogruppo:
4 In casi motivati la FINMA può esigere l’allestimento di un conto di sottogruppo e la sua pubblicazione. |