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Art. 40 Chiusura intermedia
(art. 6 cpv. 2, 6bcpv. 1 e 3 LBCR) 1 Le banche e le società holding che devono allestire un conto di gruppo allestiscono semestralmente una chiusura intermedia consolidata. 2 La chiusura intermedia consolidata si compone dei medesimi elementi della chiusura intermedia a livello di società singola ai sensi dell’articolo 31 e poggia sugli stessi fondamenti e principi applicati al conto di gruppo. |