(art. 37h cpv. 3 lett. d e 4 LBCR)
Per garantire la possibilità di allestire il piano di pagamento, contattare i depositanti e procedere al pagamento conformemente alle disposizioni della LBCR, le banche devono compiere, nel quadro della loro ordinaria attività, i preparativi seguenti:
- a.
- infrastruttura: assicurano la disponibilità di un sistema informatico adeguato al numero dei depositanti e del personale necessario. Deve essere garantito che eventuali contratti di prestazione di servizi in questo ambito siano mantenuti;
- b.
- processi: definiscono processi standardizzati che garantiscono, in particolare, la possibilità di contattare i depositanti, di ottenere le loro istruzioni per il pagamento e di elaborarle entro i termini fissati dalla legge;
- c.
- elenco dei depositanti: gestiscono un elenco dei depositanti (art. 42i cpv. 1) che consente all’incaricato dell’inchiesta, all’incaricato del risanamento o al liquidatore del fallimento (mandatario) di stabilire, entro 72 ore dall’ordine di una misura di protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dall’ordine di fallimento della banca, i depositi garantiti di ciascun depositante;
- d.
- elenco riepilogativo: tengono un elenco riepilogativo dei depositi privilegiati che non rientrano tra i depositi garantiti (art. 42i cpv. 2). I depositi detenuti presso uffici esteri devono essere esposti per ciascuna Giurisdizione come saldo complessivo dei depositi privilegiati.
70 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804).