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Art. 44 Pagamento dei depositi privilegiati 74
(art. 37b cpv. 1 e 37j LBCR) 1 Il mandatario paga ai depositanti i depositi privilegiati in base al piano di pagamento. 2 Se i fondi disponibili non sono sufficienti al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, il pagamento dei depositi privilegiati è effettuato proporzionalmente. 3 I crediti costituiti in pegno a terzi, i crediti la cui garanzia è stata ceduta o i crediti su conti di garanzia della pigione sono pagati se l’avente diritto vi acconsente o se il pagamento è ammesso per legge o per contratto. 4 I crediti delle fondazioni del pilastro 3a e di libero passaggio sono pagati alle rispettive fondazioni. 74 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). |