Art. 5 Depositi del pubblico
(art. 1 cpv. 2 LBCR) 1 Sono considerati depositi del pubblico gli impegni nei confronti della clientela, eccettuati quelli di cui ai capoversi 2 e 3. 2 Non sono considerati depositi del pubblico i depositi: - a.
- di banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
- b.
- di azionisti o soci che vantano una partecipazione qualificata nei confronti del debitore;
- c.
- di persone legate per motivi economici o familiari a quelle di cui alla lettera b;
- d.
- di investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale;
- e.
- di lavoratori attivi o pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il datore di lavoro; o
- f.
- presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che:
- 1.
- non esercitino alcuna attività nel settore finanziario,
- 2.
- abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e utilizzino i depositi esclusivamente a tale fine,
- 3.
- la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi.
3 Non sono considerati depositi: - a.
- i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di proprietà o alla prestazione di servizi, oppure consegnati a titolo di garanzia;
- b.15
- i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in grande numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un titolo (diritti-valori), se al momento dell’offerta i creditori vengono informati, in una delle forme di cui all’articolo 64 capoverso 3 della legge del 15 giugno 201816 sui servizi finanziari (LSerFi), su:17
- 1.
- il nome, la sede e l’oggetto sociale dell’emittente con una breve descrizione di tale oggetto,
- 2.
- il tasso d’interesse, il prezzo di emissione, il termine di sottoscrizione, la data di liberazione, la durata e le condizioni di rimborso,
- 3.
- l’ultimo conto annuale e l’ultimo conto di gruppo con la relazione di revisione e, se il bilancio risale a più di sei mesi, le chiusure intermedie dell’emittente e del garante, sempre che siano disponibili,
- 4.
- le garanzie costituite,
- 5.
- la rappresentanza degli obbligazionisti, se contenuta nelle condizioni di investimento.
- c.18
- i saldi avere non rimunerati che servono unicamente per operazioni di clienti detenuti su conti clienti i cui titolari sono:
- 1.
- commercianti di metalli preziosi, amministratori di beni o imprese simili, se l’esecuzione avviene entro 60 giorni, o
- 2.
- società di intermediazione immobiliare o sistemi di negoziazione per valori mobiliari da tecnologia di registro distribuito (sistema di negoziazione TRD) secondo l’articolo 73a della legge del 19 giugno 201519 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi);
- d.
- i fondi la cui accettazione è vincolata ad un contratto di assicurazione sulla vita, di previdenza professionale o di altre forme previdenziali riconosciute conformemente all’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 198220 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
- e.
- i fondi di modico importo attribuiti a un mezzo o a un sistema di pagamento che servono unicamente per l’acquisto futuro di beni o servizi e non producono interessi;
- f.
- i fondi il cui rimborso e la cui remunerazione sono garantiti da una banca (garanzia del rischio di insolvenza).
15 Nuovo testo giusta l’all. 11 n. 2 dell’O del 6 nov. 2019 sui servizi finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4459). 16 RS 950.1 17 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 18 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 19 RS 958.1 20 RS 831.40
|