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Art. 50 Mezzo di pubblicazione
(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) 1 L’appello ai sensi dell’articolo 49 è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). 2 Invece della pubblicazione nel FUSC le banche o persone di cui all’articolo 1b LBCR possono pubblicare gli appelli su una piattaforma elettronica centrale da loro organizzata e gestita. 3 La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR pubblica l’appello anche su un altro mezzo di comunicazione se le circostanze del singolo caso fanno ritenere che, per rintracciare gli aventi diritto, sia opportuna la pubblicazione anche su tale mezzo. 4 Essa tiene conto al riguardo dell’ultimo domicilio, luogo di soggiorno o sede conosciuti della persona avente diritto. 5 La pubblicazione può raggruppare più averi non rivendicati. |