|
|
|
Art. 54 Procedura
(art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) 1 La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR liquida gli averi non rivendicati:
2 La banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR offre di consegnare alla Confederazione gli averi non rivendicati che non sono realizzabili o non hanno valore di liquidazione. Essa può distruggerli se la Confederazione li rifiuta. |
