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Art. 57 Ricavato della liquidazione e conclusione della liquidazione
(art. 37m cpv. 2–4 LBCR) 1 I costi della liquidazione sono coperti anzitutto con il ricavato della stessa. 2 Almeno una volta all’anno la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR versa il ricavato netto della liquidazione all’Amministrazione federale delle finanze. 3 Con questo versamento la liquidazione è considerata conclusa. 4 Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la conclusione della liquidazione. Le pretese su averi non rivendicati che non sono realizzabili si estinguono con la loro consegna alla Confederazione o con la distruzione. 5 Se dopo la liquidazione, ma prima del versamento, un avente diritto fa valere pretese sugli averi liquidati, tali pretese vertono esclusivamente sul ricavato della liquidazione. 6 Se gli averi non rivendicati sono registrati in una banca dati, la banca o persona di cui all’articolo 1b LBCR vi annota la conclusione della liquidazione. |