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Art. 60 Piano d’emergenza
(art. 8, 9 cpv. 2 lett. d e 10 cpv. 2 LBCR) 1 La banca di rilevanza sistemica garantisce che in caso di rischio d’insolvenza le sue funzioni di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 LBCR siano mantenute senza interruzione, indipendentemente dalle altre parti della banca. Essa prende le misure necessarie al riguardo. 2 In un piano d’emergenza la banca descrive le misure necessarie e prova alla FINMA di essere in grado, secondo le esperienze generali e lo stato attuale delle conoscenze, di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 primo periodo. 3 Entro tre anni dalla constatazione della loro rilevanza sistemica da parte della BNS, le banche di rilevanza sistemica non attive a livello internazionale secondo l’articolo 124a OFoP76 devono elaborare un piano svizzero d’emergenza attuabile. In casi motivati la FINMA può prorogare tale termine. Le misure del piano d’emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica.77 4 La banca di rilevanza sistemica deve aggiornare il piano d’emergenza entro la fine del secondo trimestre di ogni anno e presentarlo alla FINMA. Gli aggiornamenti devono essere presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA. 77 Nuovo testo giusta l’appendice n. 1 dell’O dell’11 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725). |