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Art. 62 Eliminazione delle lacune e adozione di misure
(art. 10 cpv. 2 LBCR) 1 Se il piano d’emergenza non soddisfa le esigenze relative alla prova di mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza, la FINMA accorda alla banca un congruo termine per eliminare le lacune riscontrate. Al riguardo la FINMA può fornire direttive concrete. 2 Se la banca non elimina le lacune entro il termine impartito, la FINMA accorda un termine suppletivo. Se le lacune non sono eliminate entro questo secondo termine, la FINMA può in particolare ordinare le seguenti misure:
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