|
Art. 63 Attivazione del piano d’emergenza
(art. 25 e 26 LBCR) 1 Se le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 LBCR sono soddisfatte, la FINMA può, sulla base del piano d’emergenza, ordinare le misure di protezione e di insolvenza previste dal capo undicesimo della LBCR che sono necessarie per garantire le funzioni di rilevanza sistemica. 2 Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR:
79 Nuovo testo giusta l’appendice n. 1 dell’O dell’11 mag. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2016 1725). 80 Nuovo testo giusta l’all. n. 2 dell’O del 29 nov. 2023 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 13). |