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Art. 64 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione
(art. 9, 25 segg. LBCR) 1 La banca di rilevanza sistemica deve elaborare un piano di stabilizzazione («recovery plan»). La banca vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevolmente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato. Il piano di stabilizzazione necessita dell’approvazione della FINMA. 2 La FINMA elabora un piano di liquidazione («resolution plan») che indica le modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione della banca di rilevanza sistemica su ordine della FINMA. La banca deve fornire alla FINMA le informazioni necessarie al riguardo. 3 Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione. 4 La banca di rilevanza sistemica presenta alla FINMA, entro la fine del secondo trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA. 5 Al momento della presentazione, una banca di rilevanza sistemica attiva a livello internazionale secondo l’articolo 124 OFoP83 documenta le misure predisposte o attuate per adempiere i criteri indicati nell’articolo 65a capoverso 2 relativi alla capacità di risanamento e di liquidazione in Svizzera e all’estero.84 84 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). |
