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Art. 69a Disposizione transitoria della modifica del 23 novembre 2022 98
1 Le banche devono aver adempiuto l’obbligo di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera c LBCR concernente il deposito sotto forma di titoli o di contanti oppure la concessione di prestiti in contanti entro 11 mesi dall’entrata in vigore della modifica del 23 novembre 2022. 2 Le banche di rilevanza sistemica attive a livello internazionale devono presentare la documentazione di cui all’articolo 64 capoverso 5 la prima volta a fine giugno 2024. 98 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 804). |