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Art. 7a Obbligo di informazione delle persone di cui all’articolo 1b LBCR 29
(art. 1b LBCR) 1 Le persone di cui all’articolo 1b LBCR informano i propri clienti per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo:30
2 Le informazioni vanno date ai clienti, lasciando loro tempo sufficiente per comprenderle, in vista della conclusione del contratto. 3 Le informazioni inerenti ai rischi di cui al capoverso 1 lettera a e all’assenza di garanzia dei depositi di cui al capoverso 1 lettera b non possono figurare unicamente nelle condizioni generali. 4 Se le informazioni sono messe a disposizione in forma elettronica, le persone di cui all’articolo 1b LBCR sono tenute ad assicurare che queste possano essere consultate, scaricate e registrate in ogni momento su un supporto di dati durevole. 5 Per supporto di dati durevole si intende un supporto cartaceo o qualsiasi altro mezzo che consenta la memorizzazione e la riproduzione inalterata di un’informazione. 29 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229). 30 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). 31 Nuovo testo giusta il n. I 5 dell’O del 18 giu. 2021 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° ago. 2021 (RU 2021 400). |