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Art. 8a Mutamento dei fatti 37
(art. 1b e 3 cpv. 1, 2 e 3 LBCR) 1 Le banche e le persone di cui all’articolo 1b LBCR comunicano alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. 2 Se il mutamento è di grande importanza, per proseguire la propria attività esse devono ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. 37 Introdotto dal n. I dell’O del 30 nov. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 5229). |