Ordinanza
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Art. 16 b. Esame della domanda
1 Se la tassa di reintegrazione non è ancora stata pagata al momento della presentazione della domanda, l’IPI assegna al depositante un termine supplementare per il pagamento.39 2 Se i fatti esposti per motivare la domanda non sono resi verosimili, l’IPI assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se i motivi addotti sono insufficienti, l’IPI respinge definitivamente la domanda. Al depositante deve prima essere data la possibilità di fare delle osservazioni, entro un termine adeguato, sul rifiuto previsto.40 3 Se la domanda è accettata, la totalità o una parte della tassa di reintegrazione può essere restituita al depositante.41 39Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183551). 41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). |