Ordinanza
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Art. 18a b. Esigibilità in caso di domande divise e di costituzione di un brevetto 57
1 Per una domanda di brevetto risultante dalla divisione di una domanda anteriore l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito secondo l’articolo 57 LBI. 2 Per un nuovo brevetto costituito (art. 25 cpv. 2, 27 o 30 LBI) l’importo e la scadenza delle tasse annuali sono stabilite in base alla data di deposito del brevetto iniziale. 3 Le tasse annuali già scadute alla data del deposito della domanda divisa o della richiesta di costituzione del nuovo brevetto devono essere pagate entro i sei mesi successivi a questa data; se il pagamento è effettuato negli ultimi tre mesi, è riscossa una soprattassa. 57Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). |