Ordinanza
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Art. 25 In generale
1 La descrizione dell’invenzione, le rivendicazioni, i disegni e l’estratto costituiscono gli atti tecnici. Ogni parte costitutiva deve cominciare su un nuovo foglio. 2 …80 3 Essi devono prestarsi a una riproduzione diretta nonché elettronica, in particolare mediante scansione.81 I fogli non devono essere piegati e devono essere utilizzati solo da un lato. 4 Essi devono essere presentati su carta flessibile, bianca, liscia, non lucida e resistente, nel formato A4 (29, 7 cm x 21 cm). 5 Le pagine del testo devono presentare sulla sinistra un margine vergine di almeno 2,5 cm; gli altri margini saranno di 2 cm. 6 Tutti i fogli devono essere numerati in cifre arabe. 7 Le pagine devono essere dattilografate o stampate. I simboli e altri segni grafici, le formule chimiche o matematiche possono essere manoscritti o disegnati. È prescritto almeno l’interlinea 1½. I caratteri devono essere scelti in modo tale che le maiuscole siano alte almeno 0,21 cm. La scrittura deve essere indelebile. 8 La descrizione, le rivendicazioni e l’estratto non devono contenere disegni. 9 Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni dell’ordinanza del 23 novembre 199482 sulle unità; altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.83 10 Di regola, si devono utilizzare soltanto i termini, segni e simboli tecnici comunemente accettati nel ramo. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda di brevetto devono essere uniformi. 11 Nella misura in cui autorizza l’inoltro elettronico degli atti tecnici (art. 4a), l’IPI può definire esigenze divergenti da quelle previste nel presente capitolo; pubblica tali esigenze in modo adeguato.84 80 Abrogato dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 81 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 1999, in vigore dal 1° mag. 1999 (RU 1999 1443). 82 RS 941.202 83Nuovo testo giusta il n. II dell’O del 7 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 20127193). 84 Introdotto dal n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). |