Ordinanza
|
Art. 4 Lingua
1 Le istanze inviate all’IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera.13 2 La lingua ufficiale scelta dal depositante14 al momento del deposito costituisce la lingua della procedura. 3 La lingua scelta inizialmente per la redazione degli atti tecnici sarà mantenuta. Modificazioni apportate agli atti tecnici in un’altra lingua non saranno accolte. Ciò vale pure per la rinuncia parziale (art. 24 LBI). 4 Qualora altri scritti siano presentati in una lingua diversa da quella della procedura, l’IPI può esigere una traduzione in questa lingua. 5 I documenti probatori che non sono redatti in una lingua ufficiale saranno presi in considerazione unicamente se accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale; sono fatti salvi gli articoli 40 capoverso 2, 45 capoverso 3, 75 capoverso 4 e 127p capoverso 3.15 6 Qualora la traduzione di un documento debba essere presentata e vi siano dubbi sulla sua esattezza, l’IPI può richiederne l’attestazione entro il termine assegnato a questo scopo. L’IPI comunica i motivi dei suoi dubbi. Se l’attestazione non viene fornita, il documento è ritenuto non presentato.16 7 Se gli atti di una domanda divisa (art. 57 LBI), di una richiesta di costituzione di un nuovo brevetto (art. 25, 27 e 30 LBI) o di una dichiarazione che rivendica il diritto di priorità in base a un primo deposito svizzero (priorità interna, art. 17 cpv. 1ter LBI), non sono redatti nella lingua della domanda di brevetto anteriore o del brevetto iniziale, l’IPI assegna al depositante o al titolare del brevetto un termine entro il quale può essere presentata una traduzione in questa lingua.17 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 14 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183551). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). |