Ordinanza
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Art. 62 Rinvio dell’esame relativo al contenuto 170
1 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:
2 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:
3 Fintanto che la procedura d’esame non è conclusa, il depositante può chiedere che l’esame relativo al contenuto sia differito, se prova che:
4 L’esame relativo al contenuto è differito al più tardi fino al momento in cui:
5 Le richieste di cui ai capoversi 1–4 non hanno effetto sospensivo per i termini già stabiliti. 170 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 171 RS 0.232.142.21 |