Ordinanza
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Art. 67 Procedura 182
1 L’IPI esamina anzitutto se la domanda di brevetto deve essere oggetto di una notificazione secondo l’articolo 59 capoverso 1 LBI. Se ciò dovesse essere il caso, l’IPI respinge la domanda di brevetto quando il depositante, modificando gli atti tecnici o in un altro modo, non riesce a confutare le obiezioni sollevate. 2 Se la domanda di brevetto non soddisfa gli articoli 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 e 57 LBI e le disposizioni della presente ordinanza, l’IPI assegna al depositante un termine per rimediare alle manchevolezze. Se dette manchevolezze vengono corrette soltanto parzialmente, l’IPI, se lo ritiene utile, può inviare altre notificazioni. 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). |