Ordinanza
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Art. 84 Dibattimenti
1 Su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, l’IPI può invitare le parti a partecipare a dibattimenti, se pare che tale partecipazione sia propria a chiarire i fatti. 2 I dibattimenti non sono pubblici. In casi eccezionali, l’IPI può, su richiesta motivata di una parte o d’ufficio, prevedere un dibattimento pubblico qualora sia giustificato da interessi pubblici preponderanti. Del dibattimento è redatto un processo verbale sommario. 3 Le deliberazioni sono segrete. BGE
100 IB 126 () from 18. Juni 1974
Regeste: Art. 57 und 59 Abs. 5 PatG, Art. 30 PatV I und II. Ein Patentgesuch wird auch durch dessen Rückzug im Sinne von Art. 57 PatG erledigt. Das Patenterteilungsverfahren wird dadurch beendet. |