Ordinanza
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Art. 94 Contenuto del registro
1 I brevetti sono definitivamente iscritti nel registro con le indicazioni seguenti:
2 Le domande di brevetto pubblicate sono provvisoriamente iscritte con le indicazioni corrispondenti.221 3 L’IPI può inoltre iscrivere provvisoriamente o definitivamente altri dati che giudica utili.222 215 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 216 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 217 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 218 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). 219 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2011 2247). 220 Introdotta dal n. I dell’O del 21 mag. 2008 (RU 2008 2585). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 221 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 222 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 20183551). |