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Ordinanza relativa ai brevetti d’invenzione (Ordinanza sui brevetti, OBI1)
del 19 ottobre 1977 (Stato 1° gennaio 2022)
1Abbreviazione introdotta dal n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164).
Art. 102c. Descrizione
1 Per quanto concerne la descrizione e i disegni, ci si può riferire al fascicolo del brevetto iniziale aggiungendo una nota analoga alla seguente: «Le parti della descrizione e dei disegni del fascicolo del brevetto n. … che dovessero essere incompatibili con le rivendicazioni del presente brevetto sono da considerare soppresse.»
2 Se dal rinvio, contemplato al capoverso 1, la portata giuridica del brevetto risulta oscura, le parti del fascicolo del brevetto iniziale necessarie per la comprensione delle rivendicazioni del nuovo brevetto saranno riprodotte nella forma adeguata.