Ordinanza
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Art. 105 Iscrizione provvisoria o definitiva nel registro dei brevetti
1 Nel registro dei brevetti vengono provvisoriamente o definitivamente iscritti:
1bis La domanda di registrazione di una licenza deve essere presentata dal titolare del brevetto o dal titolare della licenza.238 2 Tutte le modificazioni devono essere attestate da una dichiarazione del titolare o del depositante precedente o da un altro documento probatorio sufficiente; sono riservati gli articoli 106 e 107. I documenti probatori fanno parte dell’inserto.239 2bis …240 3 Fintanto che una licenza esclusiva è provvisoriamente o definitivamente iscritta nel registro, nessun’altra licenza incompatibile con essa sarà provvisoriamente o definitivamente iscritta per lo stesso brevetto. 4 Una sottolicenza è iscritta provvisoriamente o definitivamente nel registro se è attestata da una dichiarazione scritta del licenziatario provvisoriamente o definitivamente iscritto, o da un altro documento probatorio sufficiente. Deve inoltre essere provato il diritto del licenziatario a concedere sottolicenze.241 5 e 6 …242 237 Abrogata dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 238 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 239Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). 240Introdotto dal n. I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Abrogato dal n. I dell’O del 21 mag. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 241Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). 242Abrogati dal n. I dell’O del 18 ott. 2006, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 20064483). |