Ordinanza
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Art. 106 Cancellazione di diritti di terzi 243
Su domanda del depositante o del titolare del brevetto, l’IPI cancella il diritto in favore di un terzo, annotato nell’inserto o iscritto provvisoriamente o definitivamente nel registro dei brevetti se, in pari tempo, è presentata una dichiarazione espressa di rinuncia del terzo o un altro documento equivalente.. 243Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). |