Ordinanza
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Art. 29 Rivendicazioni
1 Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell’invenzione. 2 Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso.97 3 Esse devono essere ordinate in modo sistematico, chiaro e logico. 4 Di regola esse non devono contenere rinvii alla descrizione o ai disegni, né, in particolare, espressioni del genere di «come descritto nella parte … della descrizione» o «come illustrato nella figura … dei disegni». 5 I segni di riferimento che, nei disegni, rinviano alle caratteristiche tecniche dell’invenzione, saranno riportati, tra parentesi, nelle rivendicazioni, se in tal modo è facilitata la comprensione di dette rivendicazioni. Essi non limitano le rivendicazioni. 6 Le rivendicazioni devono essere numerate progressivamente in cifre arabe. 97Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 ago. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1448). |