Ordinanza
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Art. 34 Forma 110
1 La menzione dell’inventore deve essere fatta in un documento separato contenente il suo nome, cognome e domicilio.111 2 La menzione dell’inventore non è necessaria, se la domanda contiene le indicazioni di cui al capoverso 1. 110 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). 111 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). |