Ordinanza
|
Art. 45e Messa a disposizione del materiale biologico depositato
1 Il depositante mette illimitatamente e irrevocabilmente a disposizione dell’autorità di deposito il materiale biologico depositato per la consegna di campioni (art. 45f), a partire dalla data di deposito, per l’intera durata di conservazione in virtù dell’articolo 45h. 2 Il depositante deve procedere a un nuovo deposito o affidare il compito a terzi se necessario in virtù dell’articolo 45i. 3 Se il deposito di materiale è effettuato da terzi, il depositante deve presentare i documenti attestanti che chi lo ha effettuato ha messo a disposizione il materiale biologico depositato in virtù dei capoversi 1 e 2. |