Ordinanza
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Art. 45i Nuovo deposito
1 Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l’autorità di deposito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest’ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest139. 2 Il materiale biologico deve essere nuovamente depositato entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità di deposito. 3 Per ogni nuovo deposito, chi ha effettuato il deposito di materiale deve confermare in una dichiarazione firmata che il materiale biologico nuovamente depositato è identico al materiale depositato inizialmente. 4 Il nuovo deposito è trattato come se fosse avvenuto il giorno del deposito iniziale. 139 RS 0.232.145.1 |