Ordinanza
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Art. 54 Base del rapporto sullo stato della tecnica
1 L’IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica sulla base degli atti tecnici eventualmente modificati in virtù degli articoli 46–50. È fatto salvo l’articolo 53a capoverso 2. 2 Su richiesta l’IPI può accettare di elaborare il rapporto sulla base di atti tecnici redatti in inglese, nella misura in cui tali atti tecnici soddisfino le rimanenti condizioni previste agli articoli 46–50. L’IPI comunica con il depositante nella lingua ufficiale scelta da quest’ultimo. 3 Se una priorità è rivendicata o corretta dopo la presentazione della richiesta in virtù dell’articolo 53, essa non è presa in considerazione per le ricerche sullo stato della tecnica. 4 L’IPI elabora il rapporto sullo stato della tecnica a condizione che al momento in cui è presentata la richiesta in virtù dell’articolo 53 la domanda di brevetto sia ancora pendente presso l’IPI. Qualora la domanda sia successivamente ritirata o respinta e la ricerca non abbia ancora avuto inizio, l’IPI non elabora alcun rapporto e restituisce la tassa di ricerca.157 157 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). |