Ordinanza
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Art. 66 Classificazione
1 Ogni domanda di brevetto è classificata secondo la Classificazione internazionale dei brevetti istituita dall’Accordo di Strasburgo del 24 marzo 1971181. Il depositante deve fornire le indicazioni necessarie a questo scopo. 2 L’IPI può modificare la classificazione fino al rilascio del brevetto.182 182 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). |