Ordinanza
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Art. 92 Conservazione dei documenti 213
1 L’IPI conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a brevetti totalmente cancellati per cinque anni a contare dalla cancellazione. 2 Conserva l’originale o la copia dei documenti relativi a domande di brevetto considerate irricevibili, ritirate o respinte durante cinque anni a decorrere dal momento in cui le domande sono state considerate irricevibili, ritirate o respinte, ma durante almeno dieci anni a contare dalla data di deposito.214 213 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 214 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). |