Ordinanza
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Art. 1 Competenza 6
1 L’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) esegue i compiti amministrativi derivanti dalla LBI7.8 2 L’esecuzione degli articoli 86a–86kLBI e degli articoli 112–112f della presente ordinanza spetta all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC)9.10 6Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 ott. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 1995 5164). 7 Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). Di detta. mod. è tenuto conto in tutto il testo. 8Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4837). 9 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. 10 Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). |