Ordinanza
|
Art. 108 Organo di pubblicazione 247
1 L’IPI designa l’organo di pubblicazione. 2 Su domanda e previa restituzione delle spese, l’IPI fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.248 247 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 3 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5025). 248 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3551). |