Ordinanza
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Art. 43a Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera 130
1 Su richiesta, l’IPI rilascia un documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera. Sono determinanti gli atti tecnici presentati inizialmente (art. 46d). 2 L’IPI rilascia il documento di priorità al più presto a partire dal momento in cui è fissata la data di deposito e questa non può essere modificata secondo l’articolo 46c capoversi 2 e 5. 130Introdotto dalla cifra I dell’O del 25 ott. 1995 (RU 1995 5164). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2585). |