Ordinanza
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Art. 45 Atti richiesti
1 Gli atti relativi all’immunità derivata da un’esposizione devono essere consegnati entro quattro mesi dalla data di deposito. 2 Questi atti devono essere stati rilasciati dall’autorità competente durante l’esposizione e devono contenere le seguenti indicazioni:
3 Se questi atti non sono redatti né in una lingua ufficiale né in inglese, deve essere presentata una traduzione in una di queste lingue. 4 L’articolo 43 capoverso 3 si applica per analogia in caso di domande divise. |